Parere pro-veritate del perchè e su che basi i circoli possono tranquillamente ospitare tornei TWT
by FEDERICO COPPINI | LETTURE 3327
Oggetto: parere pro-veritate.
A seguito dell’incarico conferito allo scrivente Studio Legale da parte di Di.Co. Sports Srl, proprietaria del sito www.tennisworldtouritalia.it, provvedo ad inviare qui di seguito il parere richiesto:
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Analisi del cliente e del parere richiesto.
Di.Co. Sports Srl è società commerciale avente sede legale in Ferrara ed oggetto sociale “organizzazione di eventi sportivi e tornei”, nonché “promozione e sviluppo del circuito Tennis World Tour e del relativo marchio sul territorio italiano”; è proprietaria del sito web www.tennisworldtouritalia.it.
Il sito www.tennisworldtouritalia.it si pone come portale di riferimento in Italia per gli amanti del gioco del tennis che sono alla ricerca di informazioni e news sul mondo del tennis pro, nonché di riferimenti di altri giocatori con cui confrontarsi ed organizzare sfide o tornei amatoriali; l’obbiettivo del sito è quello di creare una community di giocatori di tennis, con il limite di iscrizione derivante dalla classifica F.I.T.
non superiore al 3.4.
Questa community ha la possibilità, attraverso la registrazione al sito, di conoscere giocatori e circoli tennistici in Italia e di partecipare od addirittura organizzare sfide singole o tornei, con la certezza che i risultati di ogni incontro verranno annotati sul portale, creando così uno storico di risultati ed un ranking tra i giocatori registrati sul sito.
Il riscontro ottenuto da Di.Co.
Sports Srl attraverso il portale www.tennisworldtouritalia.it è stato particolarmente positivo, con un numero elevato di iscrizioni e, quindi, di sfide quotidiane, seguito dalla richiesta di numerosi utenti registrati di poter organizzare tornei nei circoli della propria città, ai quali molti utenti sono iscritti ed alcuni ricoprono cariche amministrative.
Di.Co.Sports Srl si è quindi rivolta allo scrivente studio legale, al fine di richiedere un parere pro-veritate in ordine alla legittimità della concessione dei propri campi da tennis da parte dei circoli tennistici italiani per lo svolgimento di sfide singole o tornei tra iscritti al sito www.tennisworldtouritalia.it.
In particolare, alcuni utenti iscritti al sito e registrati come organizzatori di tornei, avrebbero incontrato alcune perplessità ed alcuni dubbi da parte dei presidenti dei propri circoli di appartenenza, legati alla affiliazione di tali circoli alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.); pur essendo i presidenti ovviamente interessati a far conoscere le proprie strutture ospitando potenziali nuovi iscritti, nonché a sfruttare l’utilizzo dei campi da parte degli organizzatori T.W.T.
al fine di reperire una fonte di introito idonea a meglio mantenere le strutture tennistiche, di ricovero e di servizio dei propri circoli, sorge fra loro la preoccupazione in ordine a possibili sanzioni che potrebbero derivare al circolo in caso di infrazione a norme F.I.T.
sull’utilizzo dei propri campi.
Lo scrivente studio ha pertanto esaminato i profili di criticità (in realtà solo apparente) derivanti da: 1) attività a scopo di lucro del circolo – infrazione alla norma prevista ex art.
54, comma 2, lettera e, del Regolamento Organico F.I.T.; 2) verifica dei requisiti di idoneità all’attività ludico-motoria – infrazione alla norma prevista ex art. 2 D.L. 24/04/2013; 3) necessità da parte del Presidente del circolo di ottenere la previa autorizzazione allo svolgimento del torneo da parte della F.I.T.
– infrazione alla norma prevista ex art. 12 del Regolamento di Giustizia F.I.T.
1) Infrazione alla norma prevista ex art. 54, comma 2, lettera e, del Regolamento Organico F.I.T.
L’art. 54 del Regolamento Organico F.I.T.
disciplina la figura dell’affiliato, e cioè quella associazione o società sportiva dilettantistica, regolarmente costituita ed avente sede legale in Italia, che ha come obbiettivo la promozione, l’organizzazione e l’insegnamento dell’attività del tennis.
La lettera e) dell’art.
54 impone un’unica limitazione per tali persone giuridiche, e cioè l’esclusione dai propri intenti della finalità di lucro.
Naturalmente ogni affiliato detiene un certo numero di campi utilizzati per l’attività del tennis e quasi sempre ha organizzato delle strutture di supporto per i propri soci (spogliatoio, noleggio attrezzatura, bar-ristorante, servizi sanitari, ricovero presidi medico-sanitari, ricovero attrezzi per la manutenzione dei campi, punto merchandising, etc.).
I costi relativi a tale struttura sono coperti principalmente dalle quote di iscrizione dei soci e dal noleggio dei campi da gioco; infatti, il divieto di perseguire scopo di lucro è temperato dal diritto/obbligo di reinvestire gli utili di gestione nell’attività sportiva (organizzazione tornei sociali o F.I.T., rimborso spese ai tesserati che partecipano ai tornei federali, manutenzione delle strutture dove giocano i soci).
In conclusione, quindi, il circolo affiliato che concede l’utilizzo dei propri campi da gioco e delle annesse strutture a T.W.T.
o ad un utente T.W.T. che si è registrato come organizzatore, non infrange in alcun modo l’art. 54 del Regolamento Organico F.I.T., purché gli introiti derivanti dal noleggio di questi campi venga reinvestito nell’attività sportiva del circolo e non a titolo di distribuzione utili tra i soci o di compenso extra per il Presidente o il Direttivo.
2) Infrazione alla norma prevista ex art.
2 D.L. 24/04/2013.
L’affiliato F.I.T. ha l’obbligo di verificare preventivamente che ogni attività sportiva amatoriale che viene disputata sui propri campi (che ovviamente devono possedere l’omologazione) sia svolta da persone fisiche che si siano previamente sottoposte ad un controllo medico periodico che ne abbia attestato l’idoneità all’attività ludico-motoria.
Non può accedere ed utilizzare i campi detenuti dall’affiliato colui che non abbia preventivamente esibito il certificato medico di idoneità sportiva; a chi deve essere esibito tale documento?
Nel caso in cui un utente T.W.T.
organizzi un torneo presso un circolo tennistico, da regolamento T.W.T. si sarà premurato di far acquisire copia del certificato medico di ciascun partecipante alla Di.Co. Sports Srl; ciò non è sufficiente, però, affinché l’affiliato possa sostenere di aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’art.
2 D.L. 24/04/2013, poiché il Presidente del circolo od un suo delegato dovranno prendere visione anch’essi di copia del certificato medico di idoneità sportiva di tutti coloro che usufruiranno dei propri campi da gioco.
Infatti, nel caso in cui si verifichi la circostanza di un soggetto che fruisce di un campo da gioco di un circolo affiliato in assenza del certificato di idoneità sportiva, l’affiliato potrà certamente incorrere nelle sanzioni all’uopo previste dal Regolamento di Giustizia F.I.T.
3) Infrazione alla norma prevista ex art.
12 del Regolamento di Giustizia F.I.T.
L’art. 12 del Regolamento di Giustizia F.I.T. disciplina le c.d. “manifestazioni atipiche”, sancendone l’obbligatorietà di preventiva autorizzazione.
Che cosa si intenda per “manifestazioni atipiche” è ricavabile dalla disposizione dell’art.
71 del Regolamento Tecnico Sportivo F.I.T. che le suddivide in “esibizioni” ed in “tornei”; mentre le esibizioni non vengono identificate in alcun modo, i tornei c.d. “atipici” vengono circoscritti a: 1) tornei ad invito; 2) tornei con meno di sedici partecipanti; 3) tornei di durata inferiore a giorni quattro; 4) tornei ai quali i partecipanti vengono ammessi sulla base di criteri non oggettivi (il ranking, il sesso, l’età, etc.); 5) tornei che prevedono l’attribuzione di premi indipendentemente dal piazzamento conseguito dai partecipanti.
Il secondo comma dell’art.
71 stabilisce anche l’Organo Federale deputato a concedere l’autorizzazione allo svolgimento di tali manifestazioni atipiche, e cioè il Consiglio Federale.
Le manifestazioni atipiche sono così regolamentate a completamento di tutte le attività che vengono svolte in Italia sotto il patrocinio della F.I.T., ed alle quali pertanto gli affiliati ed i tesserati F.I.T.
devono attenersi; infatti nei precedenti articoli 63 – 70 il Regolamento Tecnico Sportivo F.I.T. aveva disciplinato gli incontri fra rappresentative nazionali ed i tornei internazionali, nonché i campionati nazionali, i tornei open, di categoria e di settore d’età, i circuiti, le manifestazioni varie ed i tornei sociali.
E’ quindi molto facile interpretare tutte questa attività come competizioni che ricadono sotto il patrocinio della F.I.T., laddove anche i tornei sociali, pur non necessitando di preventiva autorizzazione da parte della Federazione, hanno l’obbligo di conformarsi alle norme F.I.T.
disciplinanti l’attività non agonistica.
Completamente differente è il discorso per ciò che attiene ai tornei T.W.T.
Di.Co. Sports Srl non è una SSD (società sportiva dilettantistica), né una ASD (associazione sportiva dilettantistica), bensì una società di capitali che persegue fini di lucro; ontologicamente è impossibilitata ad ottenere l’affiliazione alla F.I.T.
Tramite il proprio sito www.tennisworldtouritalia.it, fra le altre attività, organizza e promuove l’organizzazione di match di tennis (partite singole o tornei) in Italia; in prima persona, quindi, oppure attraverso i propri utenti organizzatori interagisce con circoli tennistici, affiliati o meno alla F.I.T., per organizzare tornei, mentre i propri utenti non organizzatori possono sfruttare la community creatasi attraverso il sito per organizzare incontri con altri utenti all’interno dei suddetti circoli.
In tutti i casi, l’attività sportiva svolta dagli utenti di T.W.T.
non ricade e non può ricadere (pena la loro responsabilità disciplinare personale nei confronti della F.I.T., nel caso in cui siano tesserati od affiliati) nell’attività federale organizzata dalla F.I.T.
Nessuna disposizione regolamentare o statutaria prevede e disciplina l’attività sportiva tennistica di privati all’esterno della F.I.T.
(non potrebbe, sarebbe impossibile per una federazione pretendere il rispetto di regolamenti da parte di soggetti non tesserati o da parte di soggetti tesserati in ambiti esterni alla federazione!!!); perciò i tornei organizzati da Di.Co.
Sports Srl o dagli utenti organizzatori del sito www.tennisworldtouritalia.it non possono certamente inquadrarsi sotto alcun profilo normativo come manifestazioni o competizioni F.I.T., sfuggendone da ogni disciplina.
Quegli affiliati e quei tesserati che liberamente decidono di praticare lo sport del tennis nell’ambito dell’attività promossa attraverso il sito www.tennisworldtouritalia.it sono soggetti unicamente alle norme a loro applicabili per il fatto di appartenere alla F.I.T., in qualità di sottoscrittori di una richiesta di affiliazione o di una richiesta di tesseramento.
A titolo esemplificativo, quindi:
A) per gli affiliati: non possono cedere in utilizzo le proprie strutture a T.W.T.
o ai suoi organizzatori nel corso di manifestazioni o competizioni F.I.T.; non possono promuovere i tornei o le sfide singole organizzate direttamente od indirettamente da T.W.T. come manifestazioni o competizioni F.I.T.; non possono esimersi dal garantire ai partecipanti a tornei o sfide organizzate, direttamente o indirettamente, da T.W.T.
l’omologazione dei campi e la sicurezza delle strutture sportive; non possono creare commistione tra i risultati sportivi ottenuti dai partecipanti a manifestazioni e competizioni F.I.T. ed a tornei organizzati direttamente od indirettamente da T.W.T.
(es. ranking, squalifiche, etc.); soprattutto, non possono farsi promotori in quanto affiliati F.I.T. di tornei T.W.T., salvo previa autorizzazione della Federazione stessa.
Ma certamente possono noleggiare i propri campi a Di.Co.
Sports Srl o ad utenti organizzatori di T.W.T. per lo svolgimento di tornei non-F.I.T.
B) per i tesserati: non possono promuovere i tornei o le sfide singole organizzate direttamente od indirettamente da T.W.T. come manifestazioni o competizioni F.I.T.; non possono creare commistione tra i propri risultati sportivi ottenuti in qualità di partecipanti a manifestazioni e competizioni F.I.T.
ed a tornei organizzati direttamente od indirettamente da T.W.T. (es. ranking, squalifiche, etc.); non possono venire meno ai doveri di lealtà e probità sportiva, quantunque l’attività alla quale partecipano non sia patrocinata dalla F.I.T.
Ma certamente sono liberi di fare sport nel modo che più li appaga e, quindi sono liberi di partecipare ed iscriversi a tornei organizzati, direttamente o indirettamente, da T.W.T.
In conclusione, lo svolgimento di sfide o tornei T.W.T.
all’interno di circoli tennistici non soggiace alla disciplina prevista dall’art. 12 del Regolamento di Giustizia F.I.T. e non necessita quindi di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, bensì di mera comunicazione alla F.I.T.
a titolo informativo.
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Riassumendo, tutti i circoli tennistici italiani, indipendentemente dalla loro affiliazione o meno alla F.I.T. e dal tipo di affiliazione prevista dallo Statuto F.I.T., possono concedere i propri campi da gioco a chi ne faccia richiesta anche per l’organizzazione di tornei amatoriali, purché:
1) i campi da gioco abbiano ottenuto la previa omologazione e siano rispettate le norme di sicurezza e sanitarie, ivi compresi i necessari presidi anti-incendio ed anti-infortunio;
2) il ricavato dell’affitto dei campi venga reinvestito in attività sportiva e di gestione del circolo;
3) i campi non siano stati precedentemente riservati per un torneo F.I.T.
professionistico od amatoriale od, è necessario aggiungere, dai soci del circolo stesso che hanno naturalmente precedenza rispetto a persone fisiche o giuridiche che intendano promuovere uno o più tornei;
4) a tal fine venga facoltativamente data idonea preventiva comunicazione alla F.I.T., a titolo meramente informativo e non certo al fine di ottenere un’autorizzazione che non è dovuta.
Sperando di aver fornito tutti gli elementi idonei a rispondere ai quesiti formulati, rimango a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.
Con i migliori saluti.
Avv.
Eugenio Carpeggiani PS Si potrà scaricare la lettera in questione con la firma dell'avvocato tramite questo link